Nuove regole di sicurezza dell’Unione Europea negli aeroporti

NUOVE REGOLE DI SICUREZZA DELL’UNIONE
EUROPEA NEGLI AEROPORTI BREVE GUIDA
 
Per proteggere i passeggeri dalla nuova minaccia costituita da esplosivi liquidi, l’Unione Europea (UE) ha adottato nuove misure di sicurezza che riducono la quantità di sostanze liquide che si possono portare oltre i varchi dei controlli di sicurezza. Le norme si applicano a tutti i passeggeri in partenza dagli aeroporti dell'Unione Europea, qualunque sia la destinazione finale.
 
Ciò significa che, presso tutti i controlli di sicurezza, i passeggeri e il relativo bagaglio a mano verranno sottoposti a verifica delle sostanze liquide e degli altri oggetti vietati. In ogni caso, le nuove norme non limitano la quantità di sostanze liquide che si possono acquistare nei negozi ubicati oltre i varchi in cui si è tenuti a presentare la carta di imbarco o a bordo di aeromobili operati da compagnie dell'Unione Europea.
 
Le nuove norme, in vigore a partire da Lunedì 6 Novembre 2006, si applicano in tutti gli aeroporti dell’Unione Europea e in Norvegia, Islanda e Svizzera fino a nuova comunicazione.
 
 
CHE COSA C’É DI NUOVO?
 
Preparazione dei bagagli
 
Ai passeggeri è consentito portare piccole quantità di sostanze liquide nel bagaglio a mano. Queste sostanze devono essere inserite in contenitori singoli, con una capacità massima di 100 ml ciascuno. I contenitori dovranno essere posti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile con capacità non superiore a un litro per passeggero (si veda la foto sottostante).
 
 
All’aeroporto
 
Per favorire la detezione delle sostanze liquide da parte degli agenti di sicurezza, è necessario:
 
* presentare tutte le sostanze liquide trasportate agli agenti di sicurezza presenti ai punti di controllo per l’esame;
 
* togliersi la giacca e/o il cappotto. Saranno esaminati separatamente, durante i controlli alla persona;
 
* togliere i computer portatili e altri dispositivi elettrici grandi dal bagaglio a mano. Saranno esaminati separatamente, durante i controlli alla persona.
 
 
 Le sostanze liquide comprendono:  
* acqua e altre bevande, zuppe, sciroppi
* profumi
* gel, inclusi i gel per la doccia e per i capelli
* pomate, compreso il dentifricio
* mascara
* creme, lozioni e olii
* spray
* contenitori pressurizzati, compresi bombolette di schiuma da barba, altre schiume e deodoranti
* miscela liquidi - solidi
* qualsiasi altra sostanza di consistenza analoga



 
CHE COSA NON CAMBIA?
 
È ancora possibile:
 
* confezionare sostanze liquide in sacchetti da registrare – le nuove regole interessano soltanto il bagaglio a mano;
 

* portare nel bagaglio a mano farmaci e prodotti dietetici, compresi i cibi per bambini, per l’utilizzo durante il viaggio. É possibile che venga richiesto di provarne l’effettiva necessità;

 
* acquistare sostanze liquide come bevande e profumi presso un negozio di un aeroporto dell'UE se situato oltre il punto in cui viene esibita la carta d'imbarco o a bordo di un aeromobile operato da una compagnia aerea dell’UE.


* se vengono venduti in speciali sacchetti sigillati, non aprirli prima di aver passato i controlli, altrimenti il contenuto potrà essere confiscato. (Se si transita in un aeroporto dell'UE, non aprire il sacchetto prima dei controlli all'aeroporto di transito, o almeno all’ultimo aeroporto se si è in transito più di una volta).
 
Tutte queste sostanze liquide sono da considerarsi in aggiunta alle quantità poste nei sacchetti di plastica richiudibili citati sopra.
 
In caso di dubbi, chiedere informazioni alla compagnia aerea e al proprio agente prima del viaggio.
Si prega di mantenere un atteggiamento cortese e di collaborare con il personale di sicurezza dell'aeroporto e il personale della compagnia aerea.
 
 

 

Il presente documento è stato redatto dalla Commissione Europea, dall’Associazione delle compagnie aeree europee e dal Consiglio Internazionale degli Aeroporti Europei.


Esclusione di responsabilità: il presente documento sintetizza, per informazione del cliente, le principali norme della legislazione dell'Unione Europea. Non è da intendersi come l'attuale testo completo della legge.